Opzioni
La tutela penale del risparmio e del mercato finanziario. L'insider trading
Rocco, Gian Luigi
2010-04-16
Abstract
1. Il mercato finanziario ed il risparmio costituiscono valori costituzionalmente significativi, data l’importanza che rivestono per il tessuto economico e finanziario di un Paese, tanto più in un’economia globalizzata, come quella contemporanea, sempre più caratterizzata da un processo di finanziarizzazione della ricchezza.
L’assetto normativo e regolamentare, che deve presiedere al funzionamento del mercato ed alla gestione del risparmio, è storicamente caratterizzato dal tentativo di ricercare un equilibrio tra due opposte esigenze: da una parte, quella di evitare il rischio di un’ipertrofia normativa e di un conseguente eccessivo soffocamento del mercato; dall’altra, quella di offrire ai risparmiatori un livello di protezione qualitativamente sufficiente per preservare la fiducia che gli stessi ripongono nell’integrità e nel corretto funzionamento del mercato stesso. Muovendo dalla consapevolezza che l’attività di intermediazione finanziaria deve essere promossa e valorizzata perché essenziale allo sviluppo di una moderna economia di mercato ma che, per la sua intrinseca fragilità e connaturata rischiosità, non può essere integralmente lasciata alla mercé delle dinamiche di quest’ultimo, necessitando invece di un intervento di eteroregolamentazione finalizzato alla protezione di interessi individuali e collettivi previamente selezionati.
2. A partire dagli anni novanta l’ordinamento dei mercati finanziari è stato interessato dal succedersi di vari interventi normativi, da ultimo quelli operati con le leggi n. 62 e n. 262 del 2005. Nel complesso, si è trattato di una produzione normativa tumultuosa e disorganica, sovente emanata sull’onda dell’emergenza per reagire ai ripetuti fenomeni di “abuso del risparmio e dei risparmiatori” che hanno duramente colpito la finanza italiana ed internazionale nell’ultimo decennio (si pensi, solo per citarne alcune, alle vicende Enron, Cirio, Parmalat, Giacomelli, Lehman Brothers ecc..).
In questo frenetico ed estemporaneo procedere normativo, un ruolo di primo piano è stato svolto dal diritto penale, per la tendenza, ormai radicata, del legislatore nazionale di affidare la tutela del risparmio alla presunta forza deterrente della sanzione penale, spesso usata in chiave espressiva o simbolica, in una sorta di delega permanente conferita allo strumento penalistico a fungere da principale, se non spesso esclusivo, rimedio alla crisi del sistema finanziario ed ai fenomeni di dispersione della ricchezza.
Si tratta, all’evidenza, di una visione miope e destinata all’insuccesso, prova ne siano i ripetuti tentativi di riforma occorsi nell’ultimo ventennio, dettati più dall’improvvisazione che da una logica di razionalità sistematica, tutti nel segno di un infittimento del corpo normativo e di una revisione al rialzo dei limiti edittali e tutti clamorosamente e prevedibilmente incapaci di impedire il verificarsi di casi di vero e proprio saccheggio e distruzione del risparmio gestito.
La situazione è resa ancor più grave dal fatto che i tanti - troppi - fatti di dispersione della ricchezza dei risparmiatori non possono più essere considerati come scandali finanziari isolati, come semplici big apples, rappresentando, invece, l’espressione ed il risultato di una crisi di sistema che colpisce le fondamenta dell’ordinamento e della struttura finanziaria internazionale. Facendo apparire quanto mai illusoria l’idea di reagire affidandosi alle virtù salvifiche del mercato terapeuta di se stesso ed erronea la soluzione di continuare nel solco di un irrigidimento estemporaneo della normativa penalistica e della relativa cornice sanzionatoria, senza che ciò venga accompagnato da una diagnosi attenta ed analitica dei mali del sistema e da una ricognizione altrettanto puntuale dei rimedi da adottare.
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Apr 19, 2024
Apr 19, 2024