Il legislatore italiano, con il D.Lgs. n. 28/2010, successivamente modificato dal D.L. n. 69/2013 (conv. L. n. 98/2013), ha introdotto la «mediazione per le controversie civili e commerciali», uno strumento alternativo per la risoluzione delle liti, volto a ridurre il peso del contenzioso e a diminuire i tempi del processo civile. La mediazione è sempre possibile tra le parti per qualsiasi tipologia di controversia civile e commerciale (mediazione su base volontaria stragiudiziale ed extraprocessuale), mentre è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per alcune materie, ritenute dal legislatore particolarmente conflittuali e destinate a prolungarsi nel tempo (mediazione obbligatoria). A quest’ultimo modello si affianca la c.d. mediazione delegata o obbligatoria ope iudicis: una mediazione stragiudiziale, ma endoprocessuale, su sollecitazione del giudice statale, la quale, dopo la novella 2013, costituisce anch’essa condizione di procedibilità.