I problemi rimasti insoluti delle gestioni di liquidazione sono stati messi in evidenza in occasione della conversione del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, la cui l. di conv. 24 aprile 2002, n. 75 ha introdotto l'art. 268bis, inerente la procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività. Scopo è di assicurare il principio secondo il quale il risanamento finanziario, ordinariamente, debba concludersi con la soddisfazione di tutti i creditori e garantire il reale risanamento dell’ente locale che si traduce nell’equilibrio finanziario, sia in termini di cassa che di competenza. A tal fine è prevista la sostituzione dell’intera procedura con la chiusura di quella corrente affidata all’organo liquidatore e con l’inizio di una nuova affidata ad una apposita commissione.