Certezza, consenso e certificazioni informatiche: problemi e prospettive di un approccio giuridico al fenomeno delle tecnologie basate sui registri
distribuiti
La blockchain, come è noto, rappresenta l’ultimo stadio evolutivo dei sistemi di crittografia
informatica, i quali, applicati al complesso dei c.d. registri distribuiti, sembrerebbero
poter offrire un servizio di tendenziale “unicità” dei file circolanti sulla rete informatica.
Questi ultimi, infatti, una volta processati attraverso le funzioni di hash, possono essere
trascritti nel libro mastro digitale della blockchain, il c.d. ledger, che è decentralizzato
su più nodi, e questa distribuzione simultanea di informazioni, unita ai meccanismi
di consenso informatico rimesso all’algoritmo di programmazione, sembrerebbero poter
consentire una sostanziale “certezza” sulle informazioni così veicolate tra gli utenti, senza
necessità di ricorrere ad alcun intermediario istituzionale che svolga funzioni notarili.
Al netto della soluzione così escogitata, tuttavia, gli effetti giuridici riconosciuti dal decreto
semplificazioni, allo stato attuale, non sembrerebbero altrettanto confortanti nel riconoscere
a tale tecnologia una funzione di tipo certificativo, sia in termini di effettiva “certezza
legale” e sia di fidefacenza generalizzata.