Nella pronuncia annotata la Cassazione ha affermato che la notificazione dell’atto di gravame ha l’effetto di far decor-rere, per il suo destinatario, il termine breve per impugnare. Nel commento si critica la conclusione cui è giunta la S.C., rilevando che l’art. 326, 1° comma, c.p.c., il quale individua nella notificazione della sentenza il momento in cui inizia a decorrere il termine breve per proporre gravame, non può operare nel differente caso della notifica dell’impugnazione principale, essendo esclusa la sua applicazione analogica poiché ne mancano i fondamentali pre-supposti della lacuna di disciplina e dell’eadem legis ratio.