Commento alla sentenza Cassazione penale, Sezione I, 10 dicembre 2018 - 8 gennaio 2019, n. 534. Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la disciplina della continuazione, non può implicitamente revocare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta ai sensi dell'art.73, comma 5-bis, d.P.R. 309 del 1990 (T.U. sugli stupefacenti), dovendo vagliare se estenderne la durata per effetto dell'applicazione della disciplina della continuazione, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, procedere alla revoca espressa motivandola adeguatamente.