In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, quando concorrano le circostanze aggravanti previste rispettivamente dai commi 2-bis e 2-sexies dell'art. 186 del codice della strada, deve trovare applicazione l'art. 63, comma 4, c.p. In tal caso il giudice dovrà, ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis,cod. strada raddoppiare le sanzioni previste dal comma 2 (sia arresto e ammenda) e potrà poi, dandone conto in motivazione, ai sensi dell'art. 63, comma 4,c.p. operare un aumento fino ad un terzo della pena risultante, sia per quanto riguarda la componente detentiva che quella pecuniaria. Tuttavia, nel determinare tale ulteriore aumento, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il quantum di aumento relativo all'arresto dovrà essere poi ragguagliato in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p.