La Corte di Cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del Testo Unico dell’imposta di registro, per sospetta violazione degli artt. 53 e 3 Cost., giacché il legislatore sarebbe venuto meno, escludendo che i collegamenti negoziali e gli elementi extratestuali possano rilevare nell’interpretazione degli atti sottoposti a registrazione, al principio di “prevalenza della sostanza sulla forma”, consentendo
così che analoghe manifestazioni di forza economica siano sottoposte a differenti livelli di tassazione. Si tratta tuttavia di un’obiezione che non considera la particolare natura del tributo di registro, “imposta d’atto” con cui viene tassata la sostanza giuridica e non quella economica degli atti, e che finirebbe, ove accolta, per limitare eccessivamente e senza plausibile ragione la discrezionalità di cui il legislatore dispone nella progettazione dei tributi.