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Sulla natura giuridica del diritto di pesca

Carnelutti, Francesco
2007
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Abstract
Si tratta di un documento inedito, redatto dal prof. Francesco Carnelutti, conservato in un carteggio del febbraio 1930, reperibile presso l’archivio di Stato di Trieste negli atti generali della Prefettura di Trieste ed inserito nella Busta 705/5483. L’ipotesi di un diritto “autonomo” di pesca, in mancanza di un documento qualsiasi atto a definirlo, non potrebbe rapportarsi che: a) od al concetto generale di “uso civico”; b) od al concetto di “uso pubblico” di un bene demaniale. Da quanto precede risulta pertanto che il diritto di pesca, tradizionalmente riservato ai Gradesi, non è altro che un diritto derivato da concessione volontaria del Comune a beneficio dei propri appartenenti. Tali libere concessioni, su acque di patrimonio particolare sono implicitamente contemplate dall’art. 16 della legge sulla pesca: “Chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata [… ] senza il consenso del proprietario …”. Ma se anche considerassimo le lagune di Grado, come acque di “demanio comunale” cioè acque pubbliche, l’unica conseguenza consisterebbe nel definire la concessione per la riserva d’uso fatta ai Gradesi, come concessione di diritto pubblico anziché di diritto privato. Gli effetti concreti non muterebbero però, data, in tal caso, l’applicabilità degli art. 757 e seguenti del regolamento esecutivo del codice per la Marina Mercantile. L’impianto (“insistenza”) di casolari o “capanne” pei pescatori su terrapieni (“motte”) lagunari va considerato principalmente come una “accessione” della facoltà di pesca già esaminata. Di questa essi pertanto seguono e condividono le sorti. Per quanto riguarda infine la competenza a conoscere delle eventuali controversie che potessero sorgere dalla situazione sin qui esaminata, o da quelle altre analoghe che potessero sorgere nel futuro, si può tranquillamente ritenere, per quanto precede, che escluso qualsiasi titolo atto a fondare, nella specie, la specialissima giurisdizione del R. Commissario agli “usi civici”, esclusa parimenti la legittimità dell’intervento dei Sindacati Industriali in questioni che non hanno alcun nesso col diritto del lavoro, non concedendo queste, in definitiva, che “rapporti di proprietà” (pubblica o privata che sia) estranei alla costituzione corporativa, l’unico potere al quale, di tali eventuali contestazioni competa la “cognizione”, altro non possa essere che quello della autorità giudiziaria ordinaria, salvo le eventuali provvidenza dell’autorità politica le quali esulano naturalmente dal campo d’esame, puramente giuridico, sottoposto al sottoscritto.
Archivio
http://hdl.handle.net/10077/6088
Diritti
open access
Soggetti
  • diritto autonomo di p...

  • concessione di diritt...

  • diritto di pesca nell...

Visualizzazioni
2
Data di acquisizione
Apr 19, 2024
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