In ragione delle peculiarità della prova scientifica—e dei conseguenti ostacoli procedimentali — si rende indispensabile un allargamento delle maglie della valutazione di ammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prova scientifica; dovrebbero, cioè, ritenersi soddisfatti i requisiti imposti nell’ipotesi di una istanza che dia atto dell’esistenza del metodo scientifico innovativo, con la quale sia altresì esibita copia degli studi scientifici su cui esso si fonda.