L’art. 36 St. prevede che le sentenze della CG devono essere motivate e devono contenere l’indicazione del collegio giudicante. La motivazione delle decisioni giurisdizionali è un obbligo desumibile dall’art. 47 Carta, nonché dal corrispondente principio generale che può essere ricavato dall’art. 6, par. 1, CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. La motivazione di una sentenza deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito dal giudice. Infatti, gli interessati devono essere posti in condizione di conoscere le ragioni per le quali le loro tesi non sono state accolte. La motivazione assume un’importanza fondamentale nel caso di pronunce soggette a impugnazione. In effetti, soltanto se la sentenza è adeguatamente motivata, il giudice dell’impugnazione può disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo. L’esperienza maturata nell’ambito del sistema giurisdizionale dell’UE denota che le tecniche di redazione delle sentenze sono diverse e possono mutare, a seconda della prassi del momento, del tipo di sindacato svolto e delle circostanze del caso di specie.