Il procedimento semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c., è un rito alternativo al rito ordinario di cognizione, caratterizzato da modalità di svolgimento meno complesse rispetto al rito ordinario. A tale disciplina si affianca la nuova disposizione dell’art. 171-bis c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. 31.10.2024, n. 164) che permette al giudice, se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrano i
presupposti di cui al comma 1 dell’art. 281-decies, di passare dal rito ordinario di cognizione a semplificato. Il rito semplificato è stato, da ultimo, assunto a modello nel decreto di semplificazione dei riti, assoggettando obbligatoriamente tale rito a controversie caratterizzate da intrinseca semplicità.