È noto che, con la Circolare n. 34 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha mutato orientamento con riguardo al regime fiscale dei redditi conseguiti da trust commerciali di natura “opaca”: secondo l’Agenzia la distribuzione di redditi ai beneficiari darebbe luogo, in capo ad essi, a un utile da partecipazione tassabile nell’ambito dei redditi da capitale. La tesi erariale appare tuttavia criticabile, principalmente per la seguente ragione: i beneficiari di un trust non effettuano di norma alcun apporto o impiego di capitale nel trust, dunque non è possibile assimilarli ai soci di una società di capitale e
ritenere che i redditi loro erogati vadano tassati come “dividendi”.