La norma in esame disciplina gli effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all’articolo che la precede (co. 1o, 2o, 3o; sub art. 268 bis), nonché prevede la terza ipotesi di ricorso alla procedura straordinaria (co. 4o; sub art. 268 bis). In particolare sono indicati i debiti ammissibili, (co. 1o), l’entità delle somme da assegnare (co. 2o) e gli effetti della procedura straordinaria sulle procedure di esecuzione o di espropriazione forzata. |B5 Per quanto riguarda i tipi di debiti si prevede che nella prosecuzione della gestione del risanamento sono considerati tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva.