Al centro della questione che viene esaminata vi sono le due seguenti vicende. A due minori portatori di handicap con connotazione di gravità viene assegnato da parte delle proprie amministrazioni scolastiche un
numero di ore di sostegno inferiore rispetto al complessivo
monte ore di frequenza scolastica. I genitori esercenti la potestà sui due minori decidono pertanto di ricorrere innanzi al giudice amministrativo territorialmente competente per chiedere,
oltre all’annullamento dei provvedimenti emessi
dalle rispettive autorità scolastiche, il risarcimento
dei danni asseritamente patiti da ciascun minore
Nell’esaminare i due ricorsi, i giudici amministrativi
dei due tribunali seguono, almeno per certi versi,
percorsi tra loro corrispondenti: in entrambi i casi,
i ricorsi vengono ritenuti fondati nel merito essendo
giudicati illegittimi gli operati di ciascuna delle
due amministrazioni scolastiche. Le due decisioni
divergono invece tra di loro per quanto riguarda
l’accoglimento della richiesta risarcitoria – a dimostrazione
di una certa incertezza che, almeno per
certi aspetti, attornia ancora la gestione del risarcimento
del danno esistenziale: da parte del
T.A.R. Campania infatti la richiesta di risarcimento
viene rigettata; da parte, invece, del T.A.R. Sardegna
la richiesta viene invece accolta.