Lo studio ha ad oggetto il tema della legittimazione a locare un bene che formi oggetto di comproprietà indivisa fra più persone, e sottopone a critica il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il contratto di locazione dell'intera cosa comune concluso dal singolo comproprietario in violazione delle regole dettate dagli artt. 1105 e 1108 c.c. dovrebbe considerarsi non solo valido ed efficace fra le parti (locatore e conduttore), ma anche vincolante per tutti i comproprietari, dovendo presumersi, in difetto di prova contraria, che il comproprietario abbia agito sulla base di un mandato tacito degli altri comproprietari. Viene, al contrario, sostenuta l'inopponibilità della locazione agli altri comproprietari, traendone le conseguenze in ordine alla disciplina applicabile.