Le categorie ormai tradizionali della « lesione del rapporto parentale » o della « lesione della serenità
familiare » non sono più in grado di abbracciare l’ampio spettro delle richieste di risarcimento del
danno non patrimoniale fondate sulla lesione di un rapporto affettivo. Prendere atto di tale evoluzione
del sistema risarcitorio non espone al pericolo di un illimitato allargamento dei legittimati
all’azione aquiliana, anzi, circoscrive l’area dei soggetti meritevoli di ottenere un risarcimento perché
obbliga il decidente a focalizzarsi sulla reale sussistenza di una relazione funzionale alla realizzazione
della persona, con un positivo riflesso sulla quantificazione del danno non patrimoniale.