L’articolo si focalizza sulla condanna all’exilium e/o alla confinatio del reo nella giurisdizione udinese tardomedievale. Queste forme di esclusione rappresentavano strumenti di potere versatili e applicabili a una vasta gamma di casi. La dimensione spaziale, inerente all’atto di allontanamento, non si limitava solamente all’aspetto topografico e amministrativo della città, ma poteva assumere una più ampia valenza politica, di portata non solo cittadina ma anche regionale, nel momento in cui la destinazione dell’esilio era posta al di là dei confini del patriarcato di Aquileia. Anche l’estensione temporale dell’esclusione non era fissata a priori: la durata della pena poteva essere temporanea (da pochi mesi a diversi anni) oppure vitalizia. Il mancato disciplinamento di queste pratiche, non contemplate dalla normativa statutaria locale, dimostra che la loro applicazione fosse in realtà una manifestazione tangibile dell’arbitrio giudiziario e politico del consiglio cittadino, che a quell’altezza cronologica poteva vantare una potestà se non superiore certamente concorrente a quella del presule aquileiese.