A seguito di un susseguirsi di modifiche normative, attualmente i dividendi di fonte
estera percepiti da persone fisiche fuori dal regime d’impresa sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ex art. 27, comma 4, D.p.r. 600/73 sul cd. “netto frontiera”, se riscossi tramite intermediari residenti, ovvero ad imposta sostitutiva sul provento lordo, ex art. 18 del Tuir, qualora incassati direttamente all’estero. In entrambi i casi, al contribuente percettore è precluso l’accesso al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165 Tuir e altresì garantito dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Di fatto, pertanto, tali dividendi scontano due livelli impositivi, l’uno all’estero e l’altro in Italia, ed il contribuente rimane defini tivamente inciso da tale doppia imposizione. Il contributo affronta questa situazione, anche alla luce degli orientamenti di prassi e della giurisprudenza, rilevando l’incoerenza dell’attuale assetto impositivo che rende impossibile la fruizione del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ed i possibili profili di incompatibilità, con il diritto costituzionale ed i principi comunitari, del riservare il “netto frontiera” ai soli dividendi riscossi tramite intermediari residenti.