Il contributo commenta l'ordinanza 10 gennaio 2024, n. 1016 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, secondo cui, in tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, l’articolo 55- bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 introdotto dal d.lgs. n. 150/2009 e sostituito dall’articolo 13, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 75/2017, non richiede la costituzione di un apposito ufficio che si occupi esclusivamente dei procedimenti disciplinari, né l’individuazione esplicita di una determinata figura quale responsabile dell’ufficio o di altre figure quali componenti di un obbligo necessariamente collegiale; pertanto, non inficia la legittimità della sanzione disciplinare irrogata la mancata preventiva individuazione da parte dell’ente di un autonomo Ufficio dei procedimenti disciplinari.