La sofferenza derivante dalla privazione della persona con cui si condivideva la vita e la comunanza di intenti e di progetti in una stabile relazione sentimentale e di coabitazione, ancorchè dello stesso sesso, costituisce un danno che merita il risarcimento. La sentenza annotata è criticabile per la scarsa rilevanza giuridica riconosciuta alla convivenza tra due persone dello stesso sesso