Il lavoro in oggetto muove da una sentenza di merito, per tentare di inquadare e spiegare il danno derivante da comunicazioni elettroniche indesiderate. Trattandosi di sms indesiderati, inviati da un operatore mobile ad un cliente, il caso getta si presta ad essere inquadrato nella discussa categoria del danno non patrimoniale da inadempimento di obbligazione. Si segnala altresì la singolarità, per certi versi, anche il criterio di quantificazione adottato dal giudice.