Con la sentenza n. 3129/2019 la Suprema Corte conferma la posizione assunta con Cass. n. 10435/2018, secondo cui, accertata la manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo il giudice può applicare la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, 4 comma, L. n. 300/1970 solo se tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro, avuto riguardo alla struttura organizzativa "medio tempore" assunta dall'impresa dovendo optare, in alternativa, per quella meramente indennitaria.