La Cassazione ha ribadito che la memoria che contenga una consulenza tecnica di parte può essere valutata a fini decisori solo parzialmente, per la parte che esula dalle valutazioni tecniche dell'esperto. Tale decisione consente di svolgere un'analisi sulla natura della memoria, sui fini che essa è tesa a perseguire, sui confini del suo contenuto, tutti elementi da cui si trae l'impossibilità di considerare a fini decisori la prova esperta eventualmente in essa contenuta. Più nello specifico, però, il rapporto tra l'art. 233 c.p.p. e l'art. 501 c.p.p. lascia emergere che la possibilità di tener conto delle argomentazioni dell'esperto dipende dall'orizzonte più o meno ampio che queste aprono al giudice e, dunque, dal contenuto in sé della memoria stessa.