Con la decisione in esame, la Suprema Corte, a Sezioni unite, affronta il controverso tema del rapporto tra incidente di esecuzione e rescissione del giudicato, definendone il rispettivo spettro di operatività, con riguardo a patologie concernenti l’effettiva partecipazione al giudizio dell’imputato. In particolare, la Suprema Corte individua nella separazione funzionale delle fasi – cognizione ed esecuzione – lo spartiacque in parola: in altri termini, con l’incidente di esecuzione non potrebbero essere dedotte invalidità originate nella fase di cognizione, in relazione alle quali opererebbe invece il diverso rimedio della rescissione. Constatato che il quadro normativo al riguardo – complice i ripetuti interventi di rinovellazione – presenta non poche incoerenze, l’Autore conviene, in linea di principio, sulla razionalità della posizione espressa dalle Sezioni unite, auspicando tuttavia un intervento di respiro organico in sede legislativa.