Il gestore (telefonico) risponde, a titolo contrattuale, ai sensi dell'art.1218 c.c. ed a mente dell'Art.2 della Carta costituzionale, per il ritardo nella somministrazione del servizio o per i difetti di questa, senza potersi giovarte di alcuna giustificazione. Tale danno può essere quantificato, equitativamente, nel caso di specie in 1600 Euro a titolo di danno patrimoniale e 800 Euro per le voci di danno non patrimoniale.