La materia trasportistica assume rilevanza nelle fonti giuridiche primarie della Unione europea; infatti, come noto, a questa ultima sono dedicati gli artt. 74-84 del Titolo quarto (“I trasporti”) della parte Terza (“Politiche comunitarie”) del Trattato. La presenza all’interno del documento costitutivo l’Unione europea di un Titolo specificatamente dedicato ai trasporti è indicativa dell’importanza ch a questi viene ascritta nelle politiche comunitarie; soltanto il settore agricolo, in quanto settore primario, è espressamente menzionato il Trattato, il quale non richiama che genericamente altre attività economiche. La stessa tutela ambientale non è disgiunta nei più recenti documenti dell’Unione europea dalla politica dei trasporti; al contrario, si può affermare che la politica dei trasporti rappresenta uno degli strumenti cardine per una politica volta alla tutela dell’ambiente, ciò a maggior ragione dopo l’acquisizione formale da parte dell’Unione di specifiche competenze in materia ambientale, di cui il Titolo sedicesimo del Trattato. Risulta evidente come “grandi principi” e “diritti inviolabili” ritrovino la loro attuazione e garanzia giuridica per mezzo non tanto di dichiarazioni programmatiche, il cui destino è di rimanere lettera morta, quanto attraverso una formazione, come quella imposta dall’Unione europea che ricollega l’attività di trasporto alla tute3la del bene ambientale, capace nel concreto di stimolare comportamenti socialmente utili.