L’art. 46 St. prevede un termine di prescrizione per le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale imputabile all’UE, promosse, ai sensi degli artt. 268 e 340 TFUE, contro l’istituzione, l’organo o l’organismo che ha cagionato il danno. Il termine previsto dall’art. 46 St. ha natura sostanziale. Esso non riguarda in sé la presentazione del ricorso, ma si riferisce al diritto sostanziale al risarcimento del danno di cui è titolare la persona lesa; decorsi cinque anni, l’azione diretta a far valere tale diritto si estingue. La prescrizione costituisce un’eccezione di irricevibilità che, a differenza dei termini processuali, non è di ordine pubblico, ma estingue l’azione per responsabilità unicamente su istanza della parte convenuta. Il contributo esamina le questioni relative alla natura del termine, al calcolo di questo e agli atti che lo interrompono.