L’ispezione è un mezzo di prova, assumibile d’ufficio, con cui il giudice rende materia di osservazione persone o cose di cui non sia possibile l’acquisizione al processo, che appaiano indispensabili per conoscere i fatti di causa e purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o il terzo. Al giudice è consentito inoltre procedere con riproduzioni o esperimenti giudiziali, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo.