I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall’art. 540, comma 2°, cod. civ. spettano al coniuge del de cuius anche nella successione legittima. Il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima senza tenere conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.