Il contributo affronta la questione relativa all'applicabilità o no dell'art. 1595, comma 3, c.c. alle fattispecie di scioglimento della locazione principale per atto (negoziale) del conduttore; e, nel caso, in che termini. I precedenti rinvenibili ammettono l'applicabilità della norma quanto al rapporto locatore-subconduttore, ma confinano la risarcibilità del danno subito dal subconduttore alle ipotesi di dolo del conduttore e collusione di costui col locatore. Una recente sentenza del Tribunale di Udine, invece, ammette senz'altro la risarcibilità. Prendendo spunto da tale pronuncia, nel contributo si approfondiscono i profili: a) del rapporto fra locazione principale e sublocazione; b) dell'area operativa dell'art. 1595, comma 3; c) dei risvolti risarcitori dello scioglimento della locazione principale.