Analizzando la casistica discussa dai giuristi romani dei secoli I-III d.C. a proposito degli interdicta de cloacis, si intende fornire un quadro delle forme di tutela approntate nell’Editto pretorio riguardanti il diritto di condurre ed immettere fogne private nelle condutture pubbliche e quello di spurgarle, se ostruite, anche a dispetto dell’opposizione dei vicini. La casistica fornisce anche utili indicazioni su un tema oggi al centro del dibattito tra gli storici del diritto, in relazione al problema delle forme della protezione degli ambienti urbani in età romana, valutando se sia esistita una «tutela dell’ambiente» e quanto essa si possa identificare in una più modesta ed empirica, ma pur sempre fondamentale, tutela delle condizioni igienico-sanitarie delle città romane. La riflessione dei giuristi di età severiana può infine contribuire a verificare un interessante incrocio tra ragionamento giurisprudenziale e teorie mediche sull’insorgenza delle epidemie, con riferimento alla teoria miasmatica di origine ippocratica, rivisitata da Galeno.