Il giuramento è una prova legale costituenda che si sostanza in una dichiarazione pro se, compiuta dalla parte a cui il giuramento è deferito, nelle forme sacramentali imposte dalla legge. Esso si distingue in due fattispecie: nel giuramento decisorio, che una parte deferisce all’altra per farne dipendere totalmente o parzialmente la causa, e nel giuramento suppletorio, il quale è disposto d’ufficio, al fine di far decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono del tutto sfornite di prova (si parla, in tal caso di semiplena probatio). Il legislatore disciplina da ultimo anche il giuramento estimatorio, quale sub specie di giuramento suppletorio, dal quale peraltro si distingue poiché presuppone l’impossibilità di determinare con altri mezzi probatori il valore di una cosa. Come di consueto in materia di mezzi di prova nel diritto civile, i profili di ammissibilità ed efficacia del giuramento sono disciplinati agli artt. 2736 ss. c.c., mentre le modalità di prestazione, ossia il deferimento e riferimento, sono regolate dal codice di rito agli artt. 233 ss. c.p.c.