Di recente, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno sovvertito l'interpretazione giurisprudenziale consolidata dell'art. 13, comma 1°, l. n. 431/1998: secondo l'insegnamento odierno la norma rende insanabilmente nullo il patto coevo alla locazione abitativa, ma occultato al fisco, in cui le parti indichino un canone (reale) superiore a quello (fittizio) fissato nel contratto destinato alla registrazione. L'ordinanza che si annota rimette al Primo Presidente la questione se un analogo regime sia applicabile alle locazioni non abitative. Il commento, ricostruita l'evoluzione legislativa e pretoria in materia, si sofferma: (i) sulle criticità dell'orientamento corrente in merito alle locazioni abitative; (ii) sulle difficoltà d'ordine positivo ed interpretativo frapposte ad un'estensione del dictum delle sezioni unite delle locazioni non abitative.