L’azione aquiliana puo` essere esperita dal coniuge che abbia subito un tradimento, in ragione del quale sia venuta meno la comunione materiale e spirituale che sorreggeva il rapporto coniugale, purche ́ vi sia la prova della malafede o della colpa grave dell’altro coniuge circa la propria omosessualita`. La sentenza in commento, pur recependo correttamente gli orientamenti recenti della dottrina e della giurisprudenza in materia, lascia fortemente perplessi sia in merito alla ricorrenza dell’illecito subito dal coniuge tradito, sia in merito alla quantificazione del danno esistenziale risarcito.