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La posizione dogmatica che è caratteristica precipua della scienza aeronautica

Querci, Francesco Alessandro
2003
  • Controlled Vocabulary...

Abstract
Riconoscere al diritto aeronautico internazionale i caratteri di una scienza giuridica vera e propria, significa ravvisare in esso una sistemazione autonoma di concetti di classe: il carattere astratto e classificatorio della formazione concettuale-scientifica del fatto aeronautico, del rapporto e delle istituzioni, o meglio la legge di struttura che diventa “norma” nella dimensione pratica, nella totalità della vita pratica dei traffici aeronautici. La scienza aeronautica non conosce il fatto aeronautico in sé, ma solo il fatto aeronautico relativo ad un sistema teorico. Nella scienza giuridica aeronautica non può non vigere la distinzione tra attività teoretica e attività pratica, indeclinabile tassonomia effettiva, in quanto inversione della relazione assoluta tra teoria e praxis in cui consiste la sintesi a priori, il cui carattere astratto e classificatorio non inclina però all’empirio-criticismo, né all’idealismo kantiano o postkantiano, né alla logica crociana. Il concetto di diritto aeronautico, il contenuto di questo, dovranno necessariamente identificarsi nell’opposizione al contenuto storico, alla relatività logica dei concetti giuridici particolari, ed attingere la zona della meta storicità, al fine di evitare tutte quelle suscettività, a scalare, di ulteriori generalizzazioni, ricavabili proprio dai concetti giuridici particolari. La scelta di un determinato sistema aeronautico internazionale, come unico regolatore di una o di una serie di attività aeronautiche, in cui consiste la complessa, ricca, e ognora mutevole esperienza aeronautica, comporta, eo ipso, l’esclusione di ogni valore originario per tutte quelle norme che non fanno parte del sistema, o meglio dall’universalità dell’ordinamento giuridico aeronautico nella sua concezione non già assi metrica , mutila, segmentabile, atomizzante, bensì internazionale, generale: ordinamento giuridico quale sistema di norme è sempre necessariamente ordinamento esclusivo. In conclusione, se il substrato verace del diritto aeronautico è costituito da una mera forma logica, consistente nel riconoscimento della natura autenticamente logico-intellettualistica della sua qualificazione giuridico-basale, vengono meno i termini di un dibattito sulla statualità, sulla regionalità, infraregionalità, sull’europeità del diritto aeronautico, pluralità asimmetrica di ordinamenti giuridici scissi e distinti, affatto incompatibile con i caratteri di esclusività e di irrelatività propri del disegnato sistema giuridico aeronautico unitario, internazionale, generale, l’unico che possa essere assunto come sistema originariamente giuridico.
Archivio
http://hdl.handle.net/10077/5590
Diritti
open access
Soggetti
  • scienza giuridica aer...

  • diritto aeronautico i...

  • diritto aeronautico

  • Malpensa 2000

Visualizzazioni
6
Data di acquisizione
Apr 19, 2024
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