L’istituto dell’astensione e della ricusazione del giudice costituisce fondamentale presidio del diritto all’imparzialità dell’organo giudicante, riconosciuto dall’art. 111, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU. La disciplina positiva prevede un elenco di casi in cui il giudice deve obbligatoriamente astenersi (art. 51, comma 1, c.p.c.) nonché la previsione che egli possa astenersi qualora ricorrano “gravi ragioni di convenienza”. È poi previsto un succinto procedimento per la proposizione della ricusazione nelle ipotesi in cui il giudice non si sia astenuto. Il procedimento si conclude quindi con una ordinanza “non impugnabile”. Dottrina e giurisprudenza hanno accentrato l’attenzione su tutti i punti nodali della disciplina. Costituiscono in particolare punti controversi la tassatività o meno delle ipotesi di astensione obbligatoria, e dunque di ricusazione; la corretta definizione del motivo di astensione obbligatoria previsto dall’art. 51, n. 4, c.p.c., in forza del quale il giudice non può decidere della causa se ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo; la natura del processo di ricusazione e la qualità di “parte” del magistrato ricusato; infine, ha costituito oggetto di ampia discussione la possibilità
di impugnare l’ordinanza conclusiva del procedimento.