Il lavoro si incentra sull'utilizzo dei mezzi istruttori da parte della Corte costituzionale. La prassi al riguardo non è molto ricca sia nell'ambito del giudizio in via incidentale sia nell'ambito di quello in via principale. Viene al riguardo analizzata anche la dottrina che di tale rilevante tassello del processo costituzionale si è occupata. Un caso recente, definito con la pronuncia n. 188 del 2016, si pone in controtendenza rispetto alla giurisprudenza pregressa. La Corte era chiamata a pronunciarsi su una serie di questioni relative alla finanza della Regione Friuli Venezia Giulia: a seguito di una precedente pronuncia di inammissibilità, la Corte, reinvestita della questione a seguito di un nuovo ricorso, addiviene a diverse conclusioni, accogliendo per buona parte le doglianze della Regione, proprio sulla base di una corposa istruttoria che la Corte stessa dispone e su cui si sviluppa poi il contraddittorio tra Stato e Regione. L'articolazione dell'istruttoria, la sua strumentalità rispetto al “thema decidendum”, l'utilizzo da parte della Corte di una serie di regole di giudizio (tra cui quella secondo la quale la parte inadempiente alla richiesta vede dimostrata la circostanza che l'acquisizione istruttoria intendeva provare), sono tutti elementi che vanno a comporre un paradigma di utilizzo di tale strumento che è auspicabile venga utilizzato anche in altre occasioni. Non sono pochi i casi in cui, in effetti, una maggiore conoscenza dei "fatti", potrebbe giovare al giudizio costituzionale, come del resto osservato da tempo in dottrina.