E’ stato recentemente rilevato dalla dottrina navigazioni sta che la pratica negoziale nella pesca marittima non si segnala all’interno della specialità di quel ramo del diritto per il sorgere di vere e propprie nuove forme di contratto rispetto a quelle tradizionali del diritto civile, ma per la presenza di alcune clausole o di contratti collegati che, evidenziando, a volte, l’interesse collaterale delle parti, finiscono per attribuire a tali contratti una specifica caratterizzazione. Dall’indagine svolta risulta che a seconda dei diversi momenti storici i contratti di credito e finanziamento dell’attività di pesca con pattuizione di interessi particolarmente elevati rispetto a quelli consentiti dal diritto comune, in considerazione del notevole rischio che gli operatori di questo settore correvano, sono stati variamente considerati e giustificati sotto forma di negozi leciti e permessi. Se storicamente l’abuso di questo speciale contratto, diretto a fornirte agli operatori della pesca i capitali necessari per l’impianto e/o il miglioramento dei mezzi della loro attività in ogni tempo considerata come rischiosa, fa parte dell’aspra vicenda umana, è pur vero che i giuristi dell’età del diritto hanno sempre cercato di ricondurre i suoi aspetti peculiari propri dello ius nauticum o marittimum nell’alveo dei principii generali dello ius civile.