La convalida di licenza o di sfratto è uno speciale procedimento di condanna finalizzato ad ottenere nel più breve tempo possibile un titolo esecutivo giudiziale per
conseguire il rilascio dell’immobile locato. La convalida, senza rinunciare alla realizzazione del contraddittorio fin dal primo atto processuale, è un procedimento a cognizione
sommaria, la quale si estrinseca, da un lato, nella acquiescenza dell’intimato alla prima udienza: se il convento non compare o comparendo non si oppone, il giudice
convaliderà la licenza o lo sfratto con ordinanza, che acquisisce stabilità e definitività fra le parti; dall’altro, nell’incompletezza della cognizione, potendo il giudice emanare
un’ordinanza di convalida con riserva delle eccezioni del convenuto, qualora l’opposizione dell’intimato non sia fondata su prova scritta e non sussistono gravi motivi in
contrario.
In caso di opposizione, invece, il giudizio prosegue, di regola, nelle forme del rito speciale locatizio, disciplinato all’art. 447-bis c.p.c., un procedimento ordinario a cognizione
piena al quale si applicano le norme dettagliatamente richiamate del rito del lavoro.