Sussiste compatibilità tra il comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede un trattamento sanzionatorio minore allorché i fatti relativi alla disciplina penale degli stupefacenti sono di lieve entità, con l'art. 62, n. 4, c.p., che prevede una circostanza attenuante allorché si sia conseguito un lucro di particolare tenuità. Così commentando la sentenza Cass. pen., Sez. VI, 24 novembre 2016 (dep. 8 febbraio 2017), n. 5812