La disciplina delle parti nel processo civile consente, agli artt. 78-80 c.p.c., la nomina di un curatore speciale c.d. processuale con lo scopo di assicurare una corretta rappresentanza o assistenza nell’ambito del processo. A norma dell’art. 78 c.p.c., infatti, può essere nominato il curatore speciale processuale qualora manchi la persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi siano ragioni d’urgenza, oppure vi sia un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. Riterremo che entrambe le norme rispondano ad esigenze cautelari: ed infatti se la natura cautelare del procedimento di nomina del curatore si evince dall’esplicita menzione delle “ragioni di urgenza”, la funzione cautelare dell’istituto in caso di conflitto di interessi sembra invece emergere dalla necessità di procedere al giudizio di merito.